Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore lo scontrino elettronico: in accordo con il Decreto Legislativo n. 127/2015, tutte le attività commerciali (al minuto e assimilate)
e i professionisti con partita IVA dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, impiegando appositi registratori di cassa telematici entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Visto il numero di soggetti coinvolti da questo importante cambiamento, il DL è stato applicato in due fasi: dal 1° luglio 2019 era stato introdotto solo per attività con un volume di affari superiore a 400mila euro, per poi essere esteso a tutte le altre a gennaio 2020.
Inoltre, deliberazioni successive al DL n. 127/2015 hanno individuato alcuni casi particolari; nello specifico:
- il Decreto MEF di dicembre 2019 esonera tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli, soggetti che effettuano operazioni marginali e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli;
- l’Agenzia delle Entrate comunica che a partire dal 1° luglio 2020 chi deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria dovrà adempire all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente con l’invio al Sistema TS, sempre utilizzando i registratori telematici.
Considerando la portata di questo intervento, è stata concessa anche una moratoria delle sanzioni fino a luglio 2020: in questo periodo di tempo sarà possibile inviare i dati all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo all’operazione e sarà concesso il loro inserimento manuale sul portale Fatture e Corrispettivi.
Per facilitare l’acquisto del registratore di cassa telematico (strumento tecnologico che garantisce l’inalterabilità del dato, come descritto dal provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 182017/2016)
è previsto un credito di imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro.
Cosa significa per la farmacia
La farmacia fisica viene equiparata alle altre attività commerciali al minuto e assimilate, perciò deve adempire agli obblighi previsti dallo scontrino elettronico secondo le medesime modalità, compresa quindi la moratoria e il credito di imposta sull’acquisto del registratore di cassa telematico.
Il farmacista, inoltre,
a partire dal 1° luglio 2020 dovrà adempire ai suoi obblighi fiscali inviando i dati al Sistema Tessera Sanitaria, mentre per le sue attività di prestazioni sanitarie individuali godrà ancora delle disposizioni transitorie relative alla
fatturazione elettronica per tutto il 2020, secondo quanto stabilito dal Decreto Fiscale n. 124/2019.
L’eCommerce per farmacie, invece, non è coinvolto dalla normativa dello scontrino elettronico e quindi permangono le modalità di annotazione nei registri dei corrispettivi già in vigore (Art. 24 DPR n 633/72).
Poiché rientra nella categoria di eCommerce indiretto (vendita di beni fisici via internet e consegna fisica all’acquirente) ed è assimilato alla vendita per corrispondenza
è esonerato da:
- fatturazione elettronica (che però può essere esplicitamente richiesta dal cliente secondo l’Art. 2 dpr 696/1996);
- scontrino elettronico;
- ricevuta fiscale.
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